Art. 4.
(Iscrizione all'Associazione e norme di funzionamento).

      1. Hanno diritto di iscriversi all'Associazione i mediatori familiari che hanno superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6.
      2. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'Associazione sono posti a carico degli iscritti, i quali sono tenuti alla

 

Pag. 5

corresponsione della quota associativa nella misura fissata ai sensi dello statuto di cui al comma 4.
      3. L'associazione ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina, con lo statuto, la propria organizzazione, nel rispetto delle legislazione vigente in materia.
      4. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione sono predisposti dall'Associazione medesima entro un mese dalla data della sua costituzione e sono sottoposti, entro il mese successivo, per l'approvazione, al Ministro della giustizia, cui è affidata la vigilanza sull'Associazione.